COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 27/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Curno Calcio Camp. Promozione Gir. C Gara Sellero Novelle/Curno Calcio del 01/04/2007 C.U. n.37Bis del CRL datato 05/04/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 27/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Curno Calcio Camp. Promozione Gir. C Gara Sellero Novelle/Curno Calcio del 01/04/2007 C.U. n.37Bis del CRL datato 05/04/2007 La società POL. CURNO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ROBERTO BALDI per 4 GARE, lamentando che la sanzione inflitta dal GS sarebbe eccessiva e meritevole di riduzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale è chiaramente riportato che il BALDI, al 35’ del S.T. ha volontariamente colpito con un calcio lo stinco dei un calciatore avversario, provocandogli conseguenza fisiche. Rileva altresì che tale condotta, peraltro neppure contestata dalla reclamante, giustifica pienamente, secondo i criteri usualmente utilizzati da codesta Commissione, la sanzione comminata dal GS che appare, quindi, meritevole di conferma integrale. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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