COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 27/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Bareggio Camp. Jun. Reg. Gir. B Gara Bareggio / Rhodense del 21/04/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 27/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Bareggio Camp. Jun. Reg. Gir. B Gara Bareggio / Rhodense del 21/04/2007 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società BAREGGIO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società RHODENSE avrebbe fatto partecipare il calciatore JACOPO RANDAZZO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società RHODENSE ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da CU n.39 datato 19/04/2007 del C.R.L. il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo sopra proposto a) di comminare alla società RHODENSE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b di comminare alla società RHODENSE l’ammenda di Euro 120,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore JACOPO RANDAZZO per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 27/05/2007 il dirigente accompagnatore sig. POZZUOLO DANILO della società RHODENSE. Dispone inoltre l’accredito dela relativa tassa a favore della reclamante.
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