COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Cavikos Biandronno Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Rancio Calcio/Cavikos Biandronno del 15/04/2007 C.U. n.33 del Comitato di VARESE datato 19/04/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 04/05/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Cavikos Biandronno Camp. 3^ Cat. Gir. B
Gara Rancio Calcio/Cavikos Biandronno del 15/04/2007
C.U. n.33 del Comitato di VARESE datato 19/04/2007
La società CAVIKOS BIANDRONNO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore NICOLO DEL GRANDE per 3 GARE, chiedendo una riduzione della sanzione.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letti gli atti e come chiaramente riportato nel referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, il calciatore DEL GRANDE si rivolgeva nei confronti dell’arbitro in modo gravemente offensivo. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal calciatore squalificato, la sanzione inflitta dal GS appare congrua e meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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