COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Savallese Vestone Camp. 3^ Cat. Gir. C Gara Valtenesi/Savallese del 15/04/2007 C.U. n.38 del Comitato di BRESCIA datato 19/04/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Savallese Vestone Camp. 3^ Cat. Gir. C Gara Valtenesi/Savallese del 15/04/2007 C.U. n.38 del Comitato di BRESCIA datato 19/04/2007 La società SAVALLESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore FIORENZO BETTAZZA per 5 GARE, lamentando che il predetto calciatore non avrebbe scagliato il pallone contro il direttore di gara volontariamente e che, pertanto, la squalifica sarebbe eccessiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, rileva: la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante, trattandosi di mera allegazione di parte, è priva di qualsiasi riscontro probatorio, né risultano ammissibili, ex art.31 del CGS, le prove per testimoni dedotte dalla reclamante. La C.D. rileva, inoltre, che nel referto arbitrale il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare, è chiaramente riportato che il BETTAZZA, al termine della gara, ha volontariamente scagliato il pallone contro le gambe dell’arbitro lamentandosi del mancato rispetto del tempo di recupero precedentemente concesso. Si ritiene pertanto, che la sanzione inflitta dal GS sia congrua e proporzionata rispetto al comportamento posto in essere dal BETTAZZA e di conseguenza va integralmente confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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