COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Borsanese Camp. 2^ Cat. Gir. Z Gara Borsanese/Fenegrò del 22/04/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Borsanese Camp. 2^ Cat. Gir. Z Gara Borsanese/Fenegrò del 22/04/2007 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società BORSANESE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società FENEGRO’ avrebbe fatto partecipare i calciatori ADELIO MALINVERNO e GIANCARLO BORRI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società FENEGRO’ non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da CU n.33 del COMITATO di VARESE datato 19/04/2007 i calciatori risultano squalificati e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto i calciatori stessi non avevano titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto a) di comminare alla società FENEGRO’ la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società FENEGRO’ l’ammenda di Euro 150,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare i calciatori ADELIO MALINVERNI e GIANCARLO BORRI per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 04/06/2007 il dirigente accompagnatore sig. ORAZIO RANDAZZO della società FENEGRO’ Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it