COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Ardor, in merito alla posizione irregolare del calciatore ANDREA BELLORA, nella gara ARDOR/FERNO del 22/04/2007- Camp. 2^ Cat. Gir. Z

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Ardor, in merito alla posizione irregolare del calciatore ANDREA BELLORA, nella gara ARDOR/FERNO del 22/04/2007- Camp. 2^ Cat. Gir. Z La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’art.29, comma V° e 42 comma VI°. CGS, nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art.34 comma VII°, CGS e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo; rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce, ai sensi dell’art.29, comma IX°, CGS, motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame; Rilevato che non risulta che la U.S. ARDOR abbia inviato copia del reclamo alla A.S. FERNO 2000 e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo DICHIARA inammissibile il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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