COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. USVA San Francesco Camp. Under 18 Regionale Gir. A Gara USVA SAN FRANCESCO/MASSERONI MARCHESE del 21/03/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. USVA San Francesco Camp. Under 18 Regionale Gir. A Gara USVA SAN FRANCESCO/MASSERONI MARCHESE del 21/03/2007 La società USVA SAN FRANCESCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha deliberato: • di comminare alla Società la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la sanzione della squalifica del campo per due giornate, nonché l’obbligo di disputare le medesime a porte chiuse; nonché l’ammenda di Euro 200,00; • di inibire il sig. CASERTA RAFFAELE, dirigente accompagnatore, il sig. BORGIA GIOVANNI, massaggiatore, il sig. RONCARI PIERLUIGI, assistente di parte, tutti fino al 13/06/2007; • di squalificare il sig. MANIEZZO CLAUDIO, tecnico, fino al 13/06/2007; • di squalificare il calciatore SIBIO GIUSEPPE fino al 28/11/2007, il calciatore CASERTA GIANLUCA fino al 26/03/2008, i calciatori LEGNANI DANIELE e CANNELORA MARCO fino al 29/05/2007, il calciatore DEGNI ALESSANDRO per due gare. Comunicato n.36 del CRL del 29/03/2007 La Società USVA SAN FRANCESCO chiede con il reclamo che vengano riviste tutte le sanzioni inflitte dal GS, in quanto eccessive e frutto del contenuto del rapporto arbitrale in parte non corrispondente a quanto avvenuto sul campo. La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art.42 n. 5 del CGS, sentita la reclamante, rileva: La Società USVA SAN FRANCESCO nel suo reclamo ricostruisce quanto avvenuto in occasione della gara in esame, cercando di minimizzare la rilevanza degli eventi, senza contraddire in toto quanto riferito dal direttore di gara nel suo referto e nei relativi supplementi. Da una attenta disanima del contenuto del rapporto arbitrale fonte privilegiata di prova, si rileva un comportamento assolutamente censurabile e negativo dei dirigenti e del tecnico della reclamante, tutti sanzionati, i quali non soltanto non sono intervenuti per dissuadere i propri calciatori dal porre in essere le azioni violente contestate, ma, al contrario, si sono uniti agli stessi ingiuriando i calciatori avversari. Pertanto la sanzione inflitta loro dal GS appare del tutto adeguata Per quanto riguarda il comportamento dei calciatori, l’arbitro ha riferito di non aver potuto individuare tutte le specifiche responsabilità, limitandosi a descrivere con precisie solamente le azioni rilevate con certezza. A riprova di ciò vi è da dire come il direttore di gara abbia sottolineato il comportamento positivo del capitano della squadra RONCARI ANDREA, il quale si è adoperato per fermare i compagni violenti: aggiungendo altresì che estraneo all’aggressione è stato il calciatore DEGNI ALESSANDRO. Secondo il criterio valutativo di questa Commissione, pur ritenendo assolutamente censurabile l’azione posta in essere da quasi tutti i calciatori della reclamante, possono essere mitigate le squalifiche inflitte a SIBIO GIUSEPPE, LEGNANI DANIELE e CANNEROLA MARCO, mentre deve essere confermata la sanzione inflitta a CASERTA GIANLUCA, considerata la particolare gravità del suo comportamento. Ineccepibili appaiono le sanzioni della perdita della gara e quella pecuniaria inflitte alla Società: infatti va considerato che il direttore di gara avrebbe dovuto espellere un numero di giocatori della reclamante tale da rendere impossibile il proseguimento della gara; inoltre la Società deve essere punita a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento ascrivibile ai suoi tesserati Non può essere oggetto di valutazione la posizione del calciatore DEGNI ALESSANDRO, poiché sul punto il reclamo è inammissibile in ragione dell’insufficiente numero di gare oggetto di squalifica. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto, RIDUCE • le squalifiche ai calciatori LEGNANI DANIELE e CANNALORA MARCO a 5 GARE; • la squalifica al calciatore SIBIO GIUSEPPE a tutto il 28/07/2007 DICHIARA inammissibile il reclamo relativamente alla squalifica subita dal calciatore DEGNI ALESSANDRO. Conferma nel resto il provvedimento del GS. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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