COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. AMATESE Camp. Under 21 Ris. Gir. A Gara Arca/Amatese del 15/04/2007 C.U. n.39 del Comitato di MILANO datato 19/04/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 04/05/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S. AMATESE Camp. Under 21 Ris. Gir. A
Gara Arca/Amatese del 15/04/2007
C.U. n.39 del Comitato di MILANO datato 19/04/2007
La società AMATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente accompagnatore GIULIANO FORZA sino al 17/05/2007 e comminato l’ammenda di Euro 150,00, chiedendo l’annullamento delle sanzioni.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, rileva: letti gli atti e come descritto nel referto arbitrale, al termine della gara l’arbitro, dopo essere stato offeso e minacciato veniva colpito con un violento pugno al volto da parte di un calciatore dell’AMATESE. All’aggressione era presente il dirigente accompagnatore della medesima società, sig. GIULIANO FORZA disinteressandosi dell’accaduto, nulla faceva per aiutare a tutelare il direttore di gara. L’eccezione sollevata da parte della reclamante merita di essere accolta in quanto il sig. FORZA, pur essendo il dirigente addetto all’arbitro, avrebbe dovuto prodigarsi per impedire o quantomeno limitare gli effetti dell’aggressione. Detto ciò, l’inibizione comminata al dirigente appare congrua. Merita invece di essere accolto il reclamo nella parte relativa all’ammenda nei confronti della società che, come tale era responsabile della eventuale chiusura dei cancelli di accesso al terreno di gioco e della gestione dell’impianto.
Tanto premesso e ritenuto
ANNULLA l’ammenda di Euro 150,00 si conferma per il resto la delibera del GS, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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