COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. ALAGNA Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Alagna/Ferrera del 15/04/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. ALAGNA Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Alagna/Ferrera del 15/04/2007 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società ALAGNA relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società FERRERA avrebbe fatto partecipare il calciatore CLAUDIO TREVIGNE in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società GS FERRERA non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da CU n.32 del COMITATO di PAVIA datato 29/03/2007 il calciatore TREVIGNE risulta squalificato per 2 GARE e che, prima della gara in oggetto, aveva scontato 1 sola delle gare di squalifica e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto a) di comminare alla società FERRERA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società FERRERA l’ammenda di Euro 120,00; c) di squalificare il calciatore CLAUDIO TREVIGNE per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 03/06/2007 il dirigente accompagnatore sig. ANGELO FREDDI della società GS FERRERA Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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