COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Le.Sa Camp. 2^ Cat. Gir. X Gara Le.Sa./Cantello del 17/12/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Le.Sa Camp. 2^ Cat. Gir. X Gara Le.Sa./Cantello del 17/12/2006 La Commissione Disciplinare, rilevato che i reclamo avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara sono proposti alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di SETTE giorni dallo svolgimento della gara stessa (art.42 n.3 del CGS), che la gara in oggetto si è svolta il 17/12/2006 e che il reclamo, come si evince dal timbro postale apposto sulla busta, è stato affidato alla posta il 20/04/2007 e cioè oltre il termine sopra riportato. La Commissione Disciplinare DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it