COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Le.Sa Camp. 2^ Cat. Gir. X Gara Le.Sa./Cantello del 17/12/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 10/05/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Le.Sa Camp. 2^ Cat. Gir. X
Gara Le.Sa./Cantello del 17/12/2006
La Commissione Disciplinare, rilevato che i reclamo avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara sono proposti alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di SETTE giorni dallo svolgimento della gara stessa (art.42 n.3 del CGS), che la gara in oggetto si è svolta il 17/12/2006 e che il reclamo, come si evince dal timbro postale apposto sulla busta, è stato affidato alla posta il 20/04/2007 e cioè oltre il termine sopra riportato.
La Commissione Disciplinare
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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