COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Or.San Gaetano Camp. 3^ Cat. Gir. E Gara Or.S.Gaetano/Soccer Gaggiano del 15/04/2007 C.U. n.39 del Comitato di MILANO datato 19/04/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Or.San Gaetano Camp. 3^ Cat. Gir. E Gara Or.S.Gaetano/Soccer Gaggiano del 15/04/2007 C.U. n.39 del Comitato di MILANO datato 19/04/2007 La società OR.S.GAETANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore GIANLUCA REBIZZI sino al 31/12/2007, lamentando che il calciatore non ha tenuto alcun comportamento violento nei confronti dell’arbitro. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’Arbitro sentito a chiarimenti da Questa Commissione ha precisato che il REBIZZI non ha tenuto alcun comportamento nei confronti dell’arbitro, bensì semplicemente un gesto irriguardoso mentre protestava (due spintarelle e una leggera trattenuta per la maglia). Tale precisazione giustifica una mitigazione della squalifica comminatagli. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore Gianluca REBIZZI a tutto il 10/09/2007 Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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