COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Vignate Calcio A.D. Cat. Juniores Prov. Gir. C Gara U.S. Dindelli/Vignate Calcio A.D. del 24/03/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 17/05/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Vignate Calcio A.D. Cat. Juniores Prov. Gir. C
Gara U.S. Dindelli/Vignate Calcio A.D. del 24/03/2007
La società VIGNATE CALCIO A.D. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha deliberato:
• di comminare alle Società Vignate e Dindelli la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nonché l’ammenda di Euro 150,00;
• di squalificare il calciatore Mottini Luca fino al 24/06/2007.
Comunicato n.37 di Milano del 05/04/2007.
La Società VIGNATE CALCIO A.D. chiede con il reclamo che venga attribuita la responsabilità della sospensione della gara esclusivamente alla Società ospitante U.S. Dindelli, chiede, inoltre, la riduzione della squalifica inflitta dal GS al calciatore Mottini Luca e le revoca dell’ammenda.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art.42 n.5 del CGS, sentita la reclamante, rileva:
nel suo rapporto e nel relativo supplemento, il direttore di gara riferisce con sufficiente precisione quanto avvenuto al 47° del secondo tempo della gara in esame, durante il recupero preannunciato in minuti 6.
A seguito della decisione arbitrale relativa alla concessione di un calcio di rigore a favore della società Dindelli, fatto ripetere e poi fallito, nel recinto degli spogliatoi adiacente il campo di gioco, si creava una rissa tra un gruppo di una quindicina di persone, che comprendeva dirigenti, calciatori di entrambe le società, oltre che estranei. La rissa si estendeva alla zona del terreno di gioco più prossima agli spogliatoi, pertanto il direttore di gara al 49° del secondo tempo sospendeva definitivamente la gara , in quanto venivano a mancare le condizioni per la sua prosecuzione.
Non vi è dubbio sulla correttezza della decisione arbitrale e, per quanto riguarda la responsabilità della rissa, ha scarso rilievo la circostanza di chi l’abbia provocata o iniziata. Pertanto è da condividersi sul punto la decisione assunta dal GS, che ha inflitto la perdita della gara ad entrambe le Società. Di conseguenza deve essere confermata l’ammenda inflitta per responsabilità delle due società.
A riguardo della squalifica inflitta al calciatore MOTTINI Luca, in considerazione che l’azione rivolta nei confronti dell’avversario DEL VECCHIO Claudio, non connotata da particolare violenza, è stata posta in essere per reazione ad una gomitata volontaria ricevuta all’addome, la sanzione disciplinare inflitta dal GS può essere mitigata.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica al calciatore Mottini Luca a tutto il 24/05/2007.
Conferma nel resto il provvedimento del GS
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante
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