COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Medolago Camp. 3^ Cat. Gir. E Gara Medolago/Brembo del 01/04/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Medolago Camp. 3^ Cat. Gir. E Gara Medolago/Brembo del 01/04/2007 C.U. n.32 del Comitato BERGAMO datato 05/04/2007 La società MEDOLAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Luca GALBUSERA per 9 GARE, lamentando che la squalifica sarebbe sproporzionata per i fatti realmente posti in essere dal calciatore sanzionato che seppure avrebbe urtato involontariamente l’arbitro non lo ha assolutamente minacciato, chiarendosi, oltretutto a fine gara con il direttore di gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale fonte privilegiata di prova, sentito a chiarimenti telefonicamente il direttore di gara: sentita in audizione la reclamante è emerso in maniera palmare che il calciatore GALBUSERA si è reso responsabile dei fatti che gli sono stati ascritti in particolare colpendo l’arbitro con una spallata all’altezza dei reni spostandolo di un metro e provocando un intenso dolore che si è protratto nel tempo e dopo il provvedimento di espulsione si avvicinava al direttore di gara appoggiando la sua testa a quella dell’arbitro spingendo e costringendolo ad arretrate. Alla luce degli abituali criteri di valutazione della prensente Commissione appare, pertanto, del tutto congrua e meritevole di conferma la sanzione disposta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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