COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Bonate Sopra Camp. 1^ Cat. Gir. D Gara Bonate Sopra/Atletico Lecco del 22/04/2007 C.U. n.40 del CRL datato 27/04/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Bonate Sopra Camp. 1^ Cat. Gir. D Gara Bonate Sopra/Atletico Lecco del 22/04/2007 C.U. n.40 del CRL datato 27/04/2007 La società BONATE SOPRA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la perdita della gara per 0-3, lamentando la circostanza che l’arbitro non aveva consentito agli addetti della società di eliminare la irregolarità riscontrata. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, rileva: dal referto arbitrale emerge che da una misurazione delle porte effettuata alla presenza dei capitani e dei dirigenti è risultata l’altezza irregolare di cm.235 anziché 244. Nel reclamo si assume che la società ospitante si è resa disponibile ad eliminare l’irregolarità, ma l’arbitro non lo ha consentito. Tale circostanza, oltre a non essere riportata nel referto, è contraddetta da una dichiarazione agli atti, sottoscritta da capitano e dirigente accompagnatore nella quale si legge testualmente: “nonostante i tentativi perpetrati non è stato possibile ovviare ai problemi nei tempi necessari come da regolamento”. Pertanto, deve ritenersi corretta la decisione dell’arbitro di non dare inizio alla gara e il conseguente provvedimento del GS Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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