COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol Don Bosco Camp. 1^ Cat. Gir. N Gara Castellucchio/Pol Don Bosco del 25/04/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol Don Bosco Camp. 1^ Cat. Gir. N Gara Castellucchio/Pol Don Bosco del 25/04/2007 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla Soc. POL. DON BOSCO; rilevato che come da delibera del Presidente Federale Pubblicata sul C.U. n.69 della FIGC del 07/02/2007 e trascritto sul C.U. n.32 dell’1/03/2007 del Comitato Regionale Lombardo, i reclamo alla Commissione Disciplinare a norma dell’art.42 comma 3 del CGS devono pervenire o essere depositati presso la Sede del Comitato Regionale entro le ore12,00 del 2° gg. successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL l’08/05/2007 e che la squalifica del Dirigente è stata pubblicata sul C.U. n.41 del 04/05/2007, di conseguenza il reclamo proposto è INAMMISSIBLE. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone di incamerare la relativa tassa reclamo.
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