COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Garibaldina Camp. 2^ Cat. Gir. Q Gara Garibaldina/Visconti del 29/04/2007 C.U. n.41del Comitato di MILANO datato 04/05/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 17/05/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Garibaldina Camp. 2^ Cat. Gir. Q
Gara Garibaldina/Visconti del 29/04/2007
C.U. n.41del Comitato di MILANO datato 04/05/2007
La società GARIBALDINA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato l’ammenda di Euro 350,00, lamentando che la sanzione è eccessiva considerato che vi sono stati semplici festeggiamenti nelle norma a fine di ogni campionato.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo non può trovare accoglimento in quanto, come emerge dal rapporto arbitrale, i sostenitori della GARIBALDINA hanno lanciato tre bombe carta, 25 razzi e alcuni petardi, nel contempo hanno, per tutta la gara, proferito frasi offensive nei confronti degli avversari.
La gravità del suddetto comportamento giustifica l’ammenda disposta dal GS.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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