COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Bustese Calcio Camp. Jun. Reg. Gir. B Gara Bustese/Rhodense del 28/04/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 17/05/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Bustese Calcio Camp. Jun. Reg. Gir. B
Gara Bustese/Rhodense del 28/04/2007
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società U.S. BUSTESE CALCIO, rilevato che, come da delibera del Presidente Federale, pubblicata sul C.U. n.69 della FIGC del 07/02/2007 e trascritto sul C.U. n.32 dell’1/03/2007 del Comitato Regionale Lombardia i reclami alla Commissione Disciplinare a norma dell’art.42 comma 3 del CGS devono pervenire o essere depositati presso la Sede del Comitato Regionale entro le ore 12 del 2° giorno successivo alla data di pubblicazione del C. Ufficiale.
Rilevato che nella specie il reclamo è stato inviato alla sede del CRL l’08/05/2007 e che la gara è stata effettuata il giorno 28/04/2007, di conseguenza il reclamo è inammissibile in quanto il C. Ufficiale è stato pubblicato il 04/05/2007.
Tanto premesso e ritenuto, la C.D.
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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