COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Calcio Ceranova Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Calcio Ceranova/Volante Roncaro del 25/04/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Calcio Ceranova Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Calcio Ceranova/Volante Roncaro del 25/04/2007 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società U.S. Calcio Ceranova, rilevato che, come da delibera del Presidente Federale, pubblicata sul C.U. n.69 della FIGC del 07/02/2007 e trascritto sul C.U. n.32 dell’1/03/2007 del Comitato Regionale Lombardia i reclami alla Commissione Disciplinare a norma dell’art.42 comma 3 del CGS devono pervenire o essere depositati presso la Sede del Comitato Regionale entro le ore 12 del 2° giorno successivo alla data di effettuazione della gara, e/o pubblicazione del C. Ufficiale. Rilevato che nella specie il reclamo è stato inviato alla sede del CRL il 09/05/2007 e il C. Ufficiale emesso il giorno 04/05/2007, di conseguenza il reclamo è inammissibile. Tanto premesso e ritenuto, la C.D. DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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