COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 24/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Trealbe Calcio – Finale Coppa Lombardia Camp. 1^ Cat. Gir. I Gara Trealbe/Prodesenzano del 01/05/2007 C.U. n.42 del CRL datato 10/5/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 24/05/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S. Trealbe Calcio – Finale Coppa Lombardia Camp. 1^ Cat. Gir. I
Gara Trealbe/Prodesenzano del 01/05/2007
C.U. n.42 del CRL datato 10/5/2007
La società TREALBE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MICHELE BOSELLI sino al 09/11/2007, chiedendo una riduzione della squalifica inflitta dal GS.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: sentita la reclamante, letti gli atti ufficiali i quali formano piena prova del comportamento dei tesserati, sentito l’arbitro a chiarimenti, il quale ha confermato quanto riportato nel proprio rapporto di gara ed in quello dell’assistente dell’arbitro. Al termine della gara il calciatore BOSELLI colpiva con una violenta ginocchiata alla schiena l’allenatore della squadra avversaria procurandogli un forte dolore. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal BOSELLI la sanzione comminatagli dal GS merita pienamente di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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