COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 31/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Iris 1914 Camp. Under 21 Gir. A Gara Argentia/Iris 1914 del 25/04/2007 C.U. n.43 del CRL datato 17/5/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 31/05/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Iris 1914 Camp. Under 21 Gir. A
Gara Argentia/Iris 1914 del 25/04/2007
C.U. n.43 del CRL datato 17/5/2007
La società IRIS 1914 ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha disposto l’ammenda di Euro 200,00 e la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; inibito il sig. Guglielmo Antonio sino al 07/05/2008; inibito il sig. Giuseppe FERRARA sino al 05/11/2007; squalificato i calciatori Matteo COLCIAGO, Alessandro DE ANGELI e Alessandro CIFARELLLI sino al 05/09/2007, lamentando che i fatti contestati si sarebbero svolti in maniera parzialmente difforme ed in conseguenza di frasi provocatorie del direttore di gara. Chiedono di conseguenza la riduzione o eliminazione delle sanzioni irrogate ai tecnici ed ai calciatori e l’annullamento dell’ammenda.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: sentito telefonicamente l’arbitro, esaminato il referto arbitrale ed il suo allegato parte integrante dello stesso, si evince che i fatti contestati ai tecnici inibiti, meritano di essere di essere valutati con minor rigore, di contro le condotte ascritte ai calciatori appaiono congrue e meritevoli di conferma. Analoga considerazione può legittimamente effettuarsi per l’ammenda disposta che appare conforme agli abituali criteri di valutazione in situazioni analoghe.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
l’inibizione al sig. Guglielmo Antonio a tutto il 31/01/2008
l’inibizione al sig. Ferrara Giuseppe a tutto il 31/08/2007
Conferma per il resto le disposizioni del GS in merito alle squalifiche disposte a carico dei calciatori e all’ammenda.
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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