COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 31/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società GS Murialdina Calcio Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Quinto Romano/Murialdina del 25/04/2007 C.U. n.41 del Comitato di MILANO datato 04/05/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 31/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società GS Murialdina Calcio Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Quinto Romano/Murialdina del 25/04/2007 C.U. n.41 del Comitato di MILANO datato 04/05/2007 La Commissione Disciplinare, rilevato che i reclami avverso le decisioni del GS devono essere presentati alla Commissioni Disciplinare nel termine perentorio di DIECI giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art.42 n.5 del CGS) che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato sul C.U. n.41 del Comitato di MILANO datato 04/05/2007 e che il reclamo come si evince dal timbro apposto sulla busta, è stato affidato al servizio postale in data 17/05/2007 e cioè oltre il termine previsto dal vigente regolamento. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSABBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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