COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 22/06/2007 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di • Barbati Luigi, Presidente della società POL. CAVENAGO d’ADDA; • Guatterini Daniele, Segretario della società POL. CAVENAGO d’ADDA; • Sambusida Vittorio, Dirigente della società POL. CAVENAGO d’ADDA; • Biancardi Domenico, Dirigente della società POL. CAVENAGO d’ADDA; • società POL. CAVENAGO d’ADDA. per rispondere: A) Barbati Luigi, della violazione dell’art.2 comma 1 del CGS; B) Guatterini Daniele della violazione dell’art.1, comma 1, CGS, anche in relazione all’art.39, comma 4 delle NOIF; C) Sambusida Vittorio, della violazione dell’art.1, comma 1, CGS, anche in relazione all’art.39, comma 4, delle NOIF; D) Biancardi Domenico, della violazione dell’art.1, comma 1, CGS, anche in relazione all’art.39, comma 4, delle NOIF; E) la società POL. CAVENAGO d’ADDA, di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art.2, comma 4, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al suo presidente ed ai suoi tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 22/06/2007 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di • Barbati Luigi, Presidente della società POL. CAVENAGO d’ADDA; • Guatterini Daniele, Segretario della società POL. CAVENAGO d’ADDA; • Sambusida Vittorio, Dirigente della società POL. CAVENAGO d’ADDA; • Biancardi Domenico, Dirigente della società POL. CAVENAGO d’ADDA; • società POL. CAVENAGO d’ADDA. per rispondere: A) Barbati Luigi, della violazione dell’art.2 comma 1 del CGS; B) Guatterini Daniele della violazione dell’art.1, comma 1, CGS, anche in relazione all’art.39, comma 4 delle NOIF; C) Sambusida Vittorio, della violazione dell’art.1, comma 1, CGS, anche in relazione all’art.39, comma 4, delle NOIF; D) Biancardi Domenico, della violazione dell’art.1, comma 1, CGS, anche in relazione all’art.39, comma 4, delle NOIF; E) la società POL. CAVENAGO d’ADDA, di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art.2, comma 4, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al suo presidente ed ai suoi tesserati. Con provvedimento del 25 maggio 2007 il Procuratore Federale, • letta la richiesta d’indagine inoltrata da parte della società GS AZZURRA – Lodi - con la quale si chiede di accertare eventuali comportamenti antiregolamentari posti in essere dalla società Cavenago d’Adda per evitare di corrispondere il premio di preparazione in occasione del trasferimento dei calciatori categoria juniores signori Bellocchio Alessandro e Pecora Antonino, nonché gli atti di indagine e la relazione dell’ufficio Indagini; • rilevato che i calciatori Bellocchio Alessandro e Pecora Antonino hanno disputato, nelle file della società POL. CAVENAGO d’ADDA, le seguenti gare del campionato “Juniores Provinciale” di Lodi della stagione 2006/2007, rispettivamente : del 23/09/2006, 30/09/206 e 28/10/2006, il Bellocchio e del 30/09/2006, 06/10/2006, 14/10/2006, 21/10/2006, 28/10/2006, 04/11/2006, 11/11/2006, 18/11/2006, il Pecora; • rilevato altresì che i sopra citati giocatori non risultavano tesserati per la citata società POL. CAVENAGO d’ADDA in quanto, relativamente al calciatore Bellocchio, non era stata perfezionata la richiesta di tesseramento, mentre per il Pecora, era stata inoltrata richiesta di tesseramento dalla dirigenza della POL. CAVENAGO d’ADDA solo in data 20/01/2007, così come ammesso per entrambe le posizioni dal segretario Guatterini Daniele in sede di audizione innanzi il Collaboratore dell’Ufficio Indagini in data 06/02/2007; • ritenuto che appare sanzionabile il comportamento dei signori Guatterini Daniele, Sambusida Vittorio e Biancardi Domenico, i quali, nella qualità di dirigenti accompagnatori della società POL. CAVENAGO d’ADDA, il premio per le gare del 23/09/2006, 30/09/2006, 14/10/2006, 28/10/2006, 21/10/2006, 04/11/2006 e 18/11/2006, il secondo per la gara del 06/10/2006, ed il terzo per la gara dell’11/11/2006, hanno inserito nelle rispettive distinte redatte ex art.61, commi 1 e 5 delle NOIF, calciatori non tesserati per la loro società; • ritenuto, altresì, che l’utilizzo reiterato dei predetti calciatori deve essere necessariamente connesso a scelte e decisioni in ambito societario, adottate a livello superiore rispetto alle funzioni svolte dai singoli accompagnatori sopra menzionati; • ritenuto che, in mancanza di prova specifica in ordine al soggetto autore di tali scelte, ne debba rispondere il legale rappresentante ai sensi della norma di cui all’art.2, comma 1, CGS; DEFERIVA avanti Questa Commissione i signori Barbati Luigi, Guatterini Daniele, Sambusida Vittorio e Biancardi Domenico, nonché la società POL. CAVENAGO d’ADDA per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe. La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con i signori Daniele Guatterini e Luigi Barbati; - preso atto che il Guatterini, a difesa in merito alle contestazioni della Procura Federale, affermava che i due calciatori oggetto delle contestazioni erano stati impiegati nelle gare del Campionato Juniores Provinciale nella convinzione che fossero stati regolarmente tesserati per la POL. CAVENAGO d’ADDA, ciò in quanto non aveva ricevuto alcuna comunicazione scritta da parte dell’ufficio tesseramenti del rigetto della richiesta di tesseramento da lui personalmente effettuata, anche se non poteva fornire alcuna prova scritta in merito alla spedizione della raccomandata di trasmissione dei documenti relativi alla richiesta di tesseramento e dei relativi documenti; -preso atto che il signor Barbati, sempre a difesa sulle contestazioni della Procura Federale, affermava di non essersi occupato personalmente delle pratiche relative alla richiesta di tesseramento cui era adibito il segretario, signor Guatterini; -preso atto che il rappresentante della Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità dei deferiti per la violazione delle norme indicate nel deferimento, chiedeva per Barbati Luigi, Presidente della società POL. CAVENAGO d’ADDA, 4 mesi di inibizione, per Guatterini Daniele, Segretario della società POL. CAVENAGO d’ADDA, 12 mesi di inibizione, per Sambusida Vittorio, Dirigente della società POL. CAVENAGO d’ADDA, due mesi di inibizione, per Biancardi Domenico, Dirigente della società POL. CAVENAGO d’ADDA, due mesi di inibizione e per la società POL. CAVENAGO d’ADDA l’ammenda di 200, 00 Euro e 12 punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato di appartenenza, preso atto che i signori Guatterini e Barbati chiedevano l’assoluzione per non aver commesso alcun fatto illegittimo e in subordine un contenimento delle sanzioni in relazione alla buona fede; OSSERVA l’Art.39, VI° comma, delle NOIF prevede che la società non può utilizzare il calciatore prima della scadenza del termine o della data di esecutività del tesseramento. Inoltre i calciatori non possono essere impiegati dalle società se non risultano regolarmente tesserati e il loro impiego nelle gare comporta che gli stessi calciatori sono in posizione irregolare. Dagli atti del procedimento emerge che il calciatore Bellocchio Alessandro, nella stagione 2006/2007, ha disputato, nelle file della società POL. CAVENAGO d’ADDA, tre gare del campionato “Juniores Provinciale” di Lodi, tenutesi rispettivamente in data 23/09/2006, 30/09/2006 e 28/10/2006, senza essere regolarmente tesserato per la POL. CAVENAGO d’ADDA. Analogamente, la società POL. CAVENAGO d’ADDA ha fatto disputare al calciatore, Pecora Antonino, 8 gare sempre nel campionato “Juniores Provinciale” di Lodi tenutesi rispettivamente in data 30/09/2006, 06/10/2006, 14/10/2006, 21/10/2006, 28/10/2006, 04/11/2006, 11/11/2006, 18/11/2006, senza che anche costui fosse regolarmente tesserato per la POL. CAVENAGO d’ADDA. In particolare, dagli atti del procedimento risulta che il segretario della POL. CAVENAGO d’ADDA, signor Daniele Guatterini, per negligenza non aveva correttamente perfezionato il tesseramento dei calciatori, Pecora e Bellocchio, e che i Dirigenti Accompagnatori della medesima società, Sambusida Vittorio e Biancardi Domenico, avevano fatto partecipare i calciatori, alle gare sopra indicate, senza verificare che questi calciatori fossero effettivamente e regolarmente tesserati per la POL. CAVENAGO d’ADDA. Tale comportamento negligente è stato tenuto anche dal Presidente della POL. CAVENAGO d’ADDA che non ha approntato le opportune verifiche di controllo presso l’Ufficio Tesseramenti per accertare il regolare tesseramento dei calciatori prima di impiegarli nelle gare sopra menzionate. Peraltro, tale negligenza è stata ammessa sia dal Presidente sia dal Segretario della POL. CAVENAGO d’ADDA nelle dichiarazioni rese avanti sia all’Ufficio Indagini sia a Questa Commissione, seppure il comportamento da loro tenuto nella vicenda è stato posto in essere in buona fede in quanto confidavano di aver effettuato le procedure di tesseramento in modo corretto. Di tale buona fede si dovrà pertanto tener conto nella graduazione delle sanzioni. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DICHIARA la responsabilità di Barbati Luigi, della violazione dell’art.2, comma 1, del CGS, di Guatterini Daniele, della violazione dell’art.1, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art.39, comma 4, delle NOIF, di Sambusida Vittorio, della violazione dell’art.1, comma 1, CGS, anche in relazione all’art.39, comma 4, delle NOIF di Biancardi Domenico, della violazione dell’art.1, comma 1, CGS, anche il relazione all’art.39, comma 4, delle NOIF e della società POL. CAVENAGO d’ADDA, di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art.2, comma 4, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al suo presidente ed ai suoi tesserati e COMMINA al sig. Barbati Luigi, Presidente della società POL. CAVENAGO d’ADDA due mesi di inibizione; al sig. Guatterini Daniele, Segretario della società POL. CAVENAGO d’ADDA quattro mesi di inibizione; al sig. Sambusida Vittorio, Dirigente della società POL. CAVENAGO d’ADDA due mesi di inibizione; al sig. Biancardi Domenico, Dirigente della società POL. CAVENAGO d’ADDA due mesi di inibizione; alla società POL. CAVENAGO d’ADDA 300 Euro di ammenda e tre punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato di appartenenza. Dispone infine che il presente provvedimento venga comunicato ai diretti interessati e venga altresì pubblicato sul Comunicato Ufficiale.
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