COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 22/06/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S.Real QCM 2003 Camp.1^ Cat. Play-Off Gara Pol San Biagio/Real QCM del 27/05/2007 C.U. n.45 del CRL datato 31/05/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 22/06/2007
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S.Real QCM 2003 Camp.1^ Cat. Play-Off
Gara Pol San Biagio/Real QCM del 27/05/2007
C.U. n.45 del CRL datato 31/05/2007
La società A.S. REAL QCM ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Alessandro BRUSCHI sino al 26/12/2007, lamentando che il BRUSCHI si sarebbe limitato a spruzzare d’acqua con la canna l’assistente dell’arbitro senza, tuttavia, “lavarlo da capo a piede” e senza irriderlo, ragione per cui la sanzione comminata sarebbe eccessiva.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato dei termini regolamentari, rileva: che il comportamento tenuto dal BRUSCHI, anche nei termini descritti nel rapporto dell’assistente dell’arbitro, seppur assolutamente censurabile, può essere qualificato “solo” altamente irriguardoso, non essendo nè minaccioso, nè tanto meno violento e/o idoneo a cagionare un danno fisico all’assistente del direttore di gara. La Commissione ritiene pertanto, che la condotta posta in essere dal BRUSCHI possa essere valutata con minor rigore rispetto alla decisione assunta dal GS.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore Alessandro BRUSCHI a tutto il 26/10/2007, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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