COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 22/06/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Bruzzano Camp.3^ Cat. Play-Off – Gara Arca/Bruzzano del 27/05/2007 C.U. n.45 del Comitato di MILANO datato 31/05/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 22/06/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Bruzzano Camp.3^ Cat. Play-Off - Gara Arca/Bruzzano del 27/05/2007 C.U. n.45 del Comitato di MILANO datato 31/05/2007 La società BRUZZANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Massimo PERRONE sino al 28/02/2008, lamentando che il predetto calciatore si sarebbe limitato a porre le proprie mani sull’arbitro senza spingerlo e che, successivamente, avrebbe inteso sputare per terra colpendo il direttore di gara involontariamente. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato dei termini regolamentari, rileva: che, nel referto arbitrale e nel successivo supplemento di rapporto, i quali formano prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare, è chiaramente riportato che il PERRONE, dopo aver spinto l’arbitro da tergo, gli ha volontariamente sputato contro colpendolo al petto. La Commissione Disciplinare ritiene, pertanto, che la sanzione comminata dal GS, sia congrua e proporzionata in relazione alla descrizione dei fatti riportati negli atti ufficiali; ragione per cui la delibera impugnata appare meritevole di conferma posto che la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante, trattandosi di mera allegazione di parte, è priva di efficacia probatoria e non può, quindi, essere ritenuta idonea a confutare il contenuto del referto arbitrale. Tanto premesso e ritenuto
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