COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Reclamo Società Pol. Certosa Camp. Jun. Reg. Gir. N Gara Certosa/Parona Provigevano del 20/01/2007 C.U. n.29 del CRL datato 08/02/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Reclamo Società Pol. Certosa Camp. Jun. Reg. Gir. N Gara Certosa/Parona Provigevano del 20/01/2007 C.U. n.29 del CRL datato 08/02/2007 La società CERTOSA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato le seguenti squalifiche: VECCHI GABRIELE sino al 05/08/2009; FERRARIO FABIO sino al 04/02/2009; SEGHEZZI ALESSANDRO sino al 07/08/2008:; PIAZZA LUCA sino al 07/08/2008; TURRA MARCO sino al 05/12/2007; GARLASCHELLI MATTEO sino al 03/05/2007; MANZO FEDERICO sino al 03/05/2007; LOMBARDINI AMBROGIO sino al 04/04/2007 e FIGURATO FILIPPO sino al 04/04/2007, inoltre ha comminato alla società la perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 300,00. A fondamento del reclamo proposto la POL. CERTOSA afferma che i calciatori e il tecnico FERRARIO sono stati provocati dal comportamento del direttore di gara che accusava persino l’assistente di parte di disonestà. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, rileva: l’arbitro sentito a chiarimenti da Questa Commissione ha confermato i fatti così come descritti nel proprio rapporto e riportati minuziosamente dal GS nel procedimento reclamato, precisando altresì che il FERRARIO ha effettivamente tentato di aggredirlo se non fosse stato bloccato ad una distanza di circa due metri, che il MANZO ha gettato verso di lui del fango da una distanza di circa 3/4 metri e che ha evitato sia lo sputo del GARLASCHELLI sia il calcio al basso ventre del TURRA. La gravità dei comportamenti descritti dal direttore di gara nel proprio rapporto e dei successivi supplementi giustificano le squalifiche comminate dal GS e pertanto, vanno integralmente confermate. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it