COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2007 5.2 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Olimpic Cilavegna Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara San Genesio/Olimpic Cilavegna del 6/10/2007 C.U. n.12 del Comitato di PAVIA datato 11/10/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2007 5.2 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Olimpic Cilavegna Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara San Genesio/Olimpic Cilavegna del 6/10/2007 C.U. n.12 del Comitato di PAVIA datato 11/10/2007 La società OLIMPIC CILAVEGNA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore LUCA ANDREOLLO sino al 07/01/2008, chiedendo una riduzione della sanzione comminatagli. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letti gli atti ufficiali e come descritto nel rapporto di gara, fonte privilegiata di prova, al 30’ del 2° T.il calciatore ANDREOLLO, durante lo svolgimento della gara stessa, insultava il direttore di gara e successivamente lo spingeva al petto con entrambe le mani. La spinta costringeva il direttore di gara ad arretrare. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal calciatore LUCA ANDREOLLO, la sanzione comminatagli dal GS è congrua e proporzionata e merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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