COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 15/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ US ALBATESE CAMP. ALL. REG. FASCIA A GIRONE C GARA DEL 28/10/2007 TRA ALBATESE – ASO ALZATE BRIANZA

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 15/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ US ALBATESE CAMP. ALL. REG. FASCIA A GIRONE C GARA DEL 28/10/2007 TRA ALBATESE – ASO ALZATE BRIANZA La commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società U.S. ALBATESE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società ASO ALZATE BRIANZA avrebbe fatto partecipare il calciatore MASSIMO SORBARA in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società ASO ALZATE BRIANZA non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n. 17 datato 25/10/2007 del CRL il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt. 17-19-22-46 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto; a) di comminare alla società ASO ALZATE BRIANZA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società ASO ALZATE BRIANZA l’ammenda di euro 120,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore MASSIMO SORBARA per una ulteriore gara; d) d) di inibire a tutto il 15/12/2007 il dirigente accompagnatore sig. RENATO FOGNINI della società ASO ALZATE BRIANZA Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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