COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 15/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ US DINDELLI CAMP. ALL. REG. GIRONE D FASCIA B GARA DEL 21/10/2007 TRA TRITIUM – BINDELLI C.U. n. 17 del C.R.L. datato 25-10-2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 15/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ US DINDELLI CAMP. ALL. REG. GIRONE D FASCIA B GARA DEL 21/10/2007 TRA TRITIUM – BINDELLI C.U. n. 17 del C.R.L. datato 25-10-2007 La società DINDELLI ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori; ORNAGO EL MEHDI per 5 GARE, il calciatore MOTTA GABRIELE per 4 GARE, il calciatore VASQUEZ JAIR per 7 GARE e inibito il massaggiatore sig. LA MACCHIA FRANCO e il dirigente sig SASSI STEFANO sino al 20-12-2007, lamentando che i calciatori si erano limitati a protestare senza proferire insulti o minacce, il dirigente e il massaggiatore si erano adoperati per calmare gli animi dei propri calciatori. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rilava; la gravità dei comportamenti tenuti dal dirigente STEFANO SASSI e del massaggiatore FRANCO LA MACCHIA giustamente sanzionati dal G.S. in quanto diseducativi e non collaborativi per le finalità formative e ricreative. Il comportamento tenuto dall’ORNAGO (frasi ingiuriose e offensive) giustifica una lieve riduzione della squalifica, merita invece di essere confermata la squalifica del calciatore MOTTA in relazione alla violenza del gesto commesso nei confronti di un avversario. Trova conferma anche la squalifica del calciatore VELASQUEZ per il grave gesto nei confronti del direttore di gara (lancio della maglia sul viso) e per gli improperi rivolti agli avversari. Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica del calciatore ORNAGO EL MEHDI a 4 GARE confermando per il resto le sanzioni inflitte dal G.S., inoltre si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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