COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 15/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ FC DALMINE FUTURA CAMP ALLIEVI PROV. GIR. A GARA DEL 28/10/2007 TRA ACOV VERDELLO – DALMINE FUTURA C.U. n. 14 della DELEGAZIONE di BERGAMO datato 1-11-2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 15/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ FC DALMINE FUTURA CAMP ALLIEVI PROV. GIR. A GARA DEL 28/10/2007 TRA ACOV VERDELLO – DALMINE FUTURA C.U. n. 14 della DELEGAZIONE di BERGAMO datato 1-11-2007 La società DALMINE FUTURA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore ANDREA FRIGENI per 4 GARE, lamentando che il FRIGENI non si sarebbe reso responsabile dei fatti che gli sono stati ascritti e che la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara sarebbe maturata dai racconti di dirigenti avversari. Chiede, perciò una congrua riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva; esaminato il referto del direttore di gara, fonte privilegiata di prova, si evince senza ombra di dubbio che il FRIGENI ha posto in essere le condotte che gli sono state contestate. Appare di conseguenza, del tutto congrua e meritevole di conferma la suqlifica disposta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto. RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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