COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 15/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ FC GORLA MAGGIORE CAMP. JUN. REG. GIR. A GARA DEL 20.10.2007 TRA FULGOR CARDANO – GORLA MAGGIORE C.U. n. 17 DEL C.R.L. datato 25-10-2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 15/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ FC GORLA MAGGIORE CAMP. JUN. REG. GIR. A GARA DEL 20.10.2007 TRA FULGOR CARDANO – GORLA MAGGIORE C.U. n. 17 DEL C.R.L. datato 25-10-2007 La società GORLA MAGGIORE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori: SIMONE LAMBERTO sino al 22-04-2008, TASCONE IVAN per 6 GARE e PAGANINI PAUL MARTINO per 4 GARE e comminato l’ammenda di EURO 250,00, lamentando che le squalifiche comminate ai calciatori e l’ammenda alla società sono eccessive in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dai calciatori. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo merita di essere accolto. Il G.S. ha infatti, valutato con eccessiva rigorosità il comportamento tenuto dai calciatori e ciò anche alla luce, delle precisazioni fornite dal direttore di gara a Questa Commissione. Pertanto, le squalifiche comminate ai calciatori così come l’ammenda meritano di essere ridotte. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica del calciatore SIMONE LAMBERTO a 6 GARE, la squalifica del calciatore TASCONE IVAN a 4 GARE, la squalifica del calciatore PAGANINI PAUL MARTINO a 3 GARE e l’ammenda alla società a EURO 150,00- Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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