COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 15/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ POLISPORTIVA S. BIAGIO – CAT. JUN. REG. FASCIA B Gir. F Gara tra PRO MELEGNANO/POLISPORTIVA S. BIAGIO del 15/09/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 15/11/2007
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO SOCIETA’ POLISPORTIVA S. BIAGIO – CAT. JUN. REG. FASCIA B Gir. F
Gara tra PRO MELEGNANO/POLISPORTIVA S. BIAGIO del 15/09/2007
La società POLISPORTIVA S. BIAGIO ha proposto reclamo sostenendo la posizione irregolare del calciatore Lombardi Alessandro della PRO MELEGNANO, che, squalificato, ha partecipato alla gara in questione, chiedendo pertanto la punizione sportiva della perdita della gara per 0.3 a carico della A.C. PRO MELEGNANO CALCIO.
Appare necessario, prima di giungere alla decisione di merito, riportare e precisare l’iter anomalo di questo reclamo:
- il reclamo della società POLISPORTIVA S. BIAGIO nel suo originale, seppure avanzato tempestivamente, non è pervenuto alla segreteria di questa Commissione Disciplinare se non in data successiva al giorno 2 novembre 2007;
- in data 25/10/2007 a mezzo fax la reclamante trasmetteva a questa Commissione una missiva con allegata copia del reclamo datato 16/09/2007 e presentato il successivo 17/09/2007
- sulla base dell’unica data certa (25/10/2007) di ricevimento di documentazione relativa al reclamo, veniva predisposta da questa Commissione una bozza informale di delibera di inammissibilità, sospesa in attesa della concreta verifica dell’inoltro tempestivo e, quindi, della possibile acquisizione del documento originale, comprovante la regolarità del reclamo stesso;
- per un increscioso equivoco la bozza informale non avente alcun valore ufficiale, veniva pubblicata sul Comunicato n. 19 del C.R.L. in data 08/11/2007
Nel merito della valutazione del reclamo, premesso che l’acquisizione dell’originale del reclamo ha consentito di verificare la tempestività e, quindi, l’ammissibilità, la Commissione Disciplinare rilevato:
1. che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte A.C. PRO MELEGNANO CALCIO, la quale non ha trasmesso le proprie deduzioni;
2. che, come risulta dall’allegato al Comunicato Ufficiale del 28/06/2007, effettivamente il calciatore Lombardi Alessandro era colpito da squalifica, quindi non aveva titolo a partecipare alla gara del 15/09/2007;
3. che, di conseguenza, il reclamo è fondato attesa la posizione irregolare del calciatore Lombardi Alessandro, che ha partecipato alla gara in esame;
visti gli artt. 17, 19, 22, 46 del C.G.S. la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di dichiarare l’assoluta nullità della delibera rigguardante il reclamo proposto dalla Società POLISPORTIVA S. BIAGIO in relazione alla gara A.C. PRO MELEGNANO / POLISPORTIVA S. BIAGIO, pubblicata sul C.U. n. 19 del C.R.L. in data 08/11/2007 per puro errore materiale e, quindi, da considerarsi “tamquam non esset”;
in accoglimento del reclamo sopra proposto:
a) di comminare alla Società A.C. PRO MELEGNANO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla stessa Società l’ammenda di euro 120,00, così determinata dalla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore Lombardi Alessandro per una ulteriore gara;
d) di inibire a tutto il 15/12/2007 il dirigente accompagnatore della Società A.C. PRO MELEGNANO CALCIO, Sig. Cinquetti Francesco.
Dispone inoltre, l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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