COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 15/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ US. CASSINA RIZZARDI CAMP. 3° CAT. GIR. A GARA DEL 21-10-2007 TRA MIRABELLO – CASSINA RIZZARDI C.U. n. 15 della DELEGAZIONE di COMO datato 25-10-2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 15/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ US. CASSINA RIZZARDI CAMP. 3° CAT. GIR. A GARA DEL 21-10-2007 TRA MIRABELLO - CASSINA RIZZARDI C.U. n. 15 della DELEGAZIONE di COMO datato 25-10-2007 La società CASSINA RIZZARDI ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore WALTER LAMBRUGHI per 6 GARE, lamentando che il calciatore sanzionato, seppur si è reso responsabile di quanto è contestato i fatti sarebbero avvenuti involontariamente perchè in un contesto confuso e perchè spinto da altri calciatori. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto di gara, fonte privilegiata di prova, si evince che, al termine della gara l’arbitro veniva circondato da diversi calciatori della CASSINA RIZZARDI i quali protestavano, nel contempo riceveva deboli calci dietro alle gambe. Accertato che il responsabile di tali fatti è stato individuato nel LAMBRUGHI si evidenzia che l’accaduto non è stato caraterizzato da violenza e che è avvenuto in un contesto confuso e caotico. Alla luce degli abituali criteri di valutazione di codesta Commissione appare, pertanto, equo gradare la squalifica disposta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica del calciatore WALTER LAMBRUGHI a 4 gare, disponendo inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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