COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società GS Casalromano Coppa Lombardia Jun. Reg. Gara Rivoltana/Casalromano del 30/10/2007 C.U. n.19 del CRL datato 08/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società GS Casalromano Coppa Lombardia Jun. Reg. Gara Rivoltana/Casalromano del 30/10/2007 C.U. n.19 del CRL datato 08/11/2007 La società CASALROMANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha disposto la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, in quanto responsabile del mancato regolare svolgimento della gara e per le squalifiche disposte a carico de calciatori FRANCESCO ASCARI e NICOLA PULPITO, lamentando che dal provvedimento sanzionatorio emergerebbe l’espulsione di solo 3 calciatori dal terreno di gioco e che di conseguenza non vi erano gli estremi perché il direttore disponesse l’interruzione della gara. In merito alla squalifica disposta a carico del calciatore ASCARI FRANCESCO si nega che il calciatore abbia tentato di colpire l’arbitro e chiede di conseguenza una riduzione della sanzione. A riguardo della squalifica disposta a carico del calciatore PULPITO NICOLA pur ammettendo le dinamiche dei fatti si evidenzia che le stesse sono avvenute in un momento di concitazione emotiva senza aggressività e si chiede una riduzione della pena. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto di gara nella sua integrità, ovvero unitamente al supplemento, fonte privilegiata di prova, si evince che il direttore di gara al 31’ del 2° T ha espulso i numeri 7 e 13 della società CASALROMANO e di seguito per le gravi condotte tenute ha espulso i numeri 16. 9 e 11 precisando che per gli ultimi tre calciatori non ha mostrato il cartellino rosso per non aumentare la tensione in campo. Emerge, di conseguenza, che con indubbia certezza il direttore di gara ha disposto l’espulsione di 5 calciatori della su citata società e che non vi erano i presupposti per proseguire la gara perché la stessa società CASALROMANO a seguito delle espulsioni era rimasta senza il numero minimo di calciatori previsto dalla normativa vigente. Per quanto concerne le posizioni dei due calciatori ASCARI e PULPITO si rileva, che dall’esame degli atti ufficiali emerge che entrambi si sono resi pacificamente responsabili dei fatti loro ascritti e meritano senza ombra di dubbio le squalifiche disposte dal GS di prime cure. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it