COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società SS Bagnolosangiacomo Camp. Allievi Gir. B Gara Curtatone/Bagnolosangiacomo del 28/10/2007 C.U. n.19 della Delegazione di MANTOVA datato 08/11/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società SS Bagnolosangiacomo Camp. Allievi Gir. B
Gara Curtatone/Bagnolosangiacomo del 28/10/2007
C.U. n.19 della Delegazione di MANTOVA datato 08/11/2007
La società BAGNOLOSANGIACOMO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato
il calciatore ANDREA GALUSI per 4 GARE, lamentando che la squalifica comminatagli è eccessiva in
quanto il calciatore sanzionato si è limitato a gettare la fascia di capitano in segno di disappunto, senza proferire
alcun insulto e/o offesa nei confronti del direttore di gara.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal
rapporto arbitrale emerge che il capitano della reclamante, ha effettivamente insultato l’arbitro tanto da essere
espulso per tali insulti, gettando altresì la fascia di capitano in faccia all’arbitro dopo l’espulsione.
La gravità del comportamento e la qualifica di capitano ricoperta dal GALUSI giustificano la squalifica comminatagli
dal GS.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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