COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società GS Pralboino Camp. All. Prov. Gir. G Gara Lions Capriano/Pralboino del 01/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società GS Pralboino Camp. All. Prov. Gir. G Gara Lions Capriano/Pralboino del 01/11/2007 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società PRALBOINO, relativo alla gara in oggetto, nella quale secondo l’assunto della reclamante la società LIONS CAPRIANO avrebbe fatto partecipare il calciatore VALCAMONICO PAOLO in posizione irregolare, non avendo scontato la squalifica comminatagli a seguito dell’espulsione notificatagli nel corso della gara del 21/10/2007 tra MONTICHIARI e LIONS CAPRIANO squadra “B”. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rilevato che la società LIONS CAPRIANO ha inviato le proprie deduzioni, rilevando che il VALCAMONICO avrebbe scontato la squalifica non avendo partecipato alla gara del 27/10/2007 tra LIONS CAPRIANO e POZZOLENGO, non disputata dalla LIONS CAPRIANO e per la quale il GS ha inflitto a quest’ultima la perdita della gara per 0-3; Rilevato che come da C.U. n.15 della DELEGAZIONE di BRESCIA datato 25/10/2007 il calciatore VALCAMONICO PAOLO era stato squalificato per una gara essendo stato espulso nel corso della gara sopra menzionata, rilevato che detta squalifica non può considerarsi scontata per non aver preso parte alla gara del 27/10/2007 e del 28/10/2007 in quanto, in relazione alla gara del 27/10/2007 il GS ha inflitto la sanzione della perdita della gara per 0-3 alla LIONS CAPRIANO squadra “B” e, pertanto, la squalifica non può ritenersi scontata ai sensi dell’art.22 comma 4 del CGS. La gara del 28/10/2007 si è disputata tra CALCINATO e LIONS CAPRIANO squadra “A” e, pertanto, la squalifica non può ritenersi scontata ai sensi dell’art.22 comma 3 del CGS, il quale stabilisce che “il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”. Pertanto il reclamo è fondato in quanto il calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto. Visti gli artt.17-19-22-46 del CGS la Commissione Disciplinare DELIBERA a) di comminare alla società LIONS CAPRIANO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; e) di comminare alla società LIONS CAPRIANO l’ammenda di Euro 100,00; f) di squalificare il calciatore VALCAMONICO PAOLO per una ulteriore gara; g) di inibire a tutto il 22/12/2007 il dirigente accompagnatore sig. TOMASELLI PAOLO della società LIONS CAPRIANO, disponendo inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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