COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società US Cisanese Camp. Allievi Prov. Gir. H Gara Cisanese/Brembate Sopra del 14/10/2007 C.U. n.12 della Delegazione di BERGAMO datato 18/10/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società US Cisanese Camp. Allievi Prov. Gir. H
Gara Cisanese/Brembate Sopra del 14/10/2007
C.U. n.12 della Delegazione di BERGAMO datato 18/10/2007
La società CISANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore
SMAJC ADMIR sino al 17/04/2008, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva anche in relazione alle
contestazioni mosse al calciatore. Chiede perciò una riduzione della sanzione inflitta.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva:
esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince inequivocabilmente che il calciatore
sanzionato si è reso responsabile dei fatti che gli sono stati ascritti ciò nonostante appare equo graduare
la squalifica adeguandola agli abituali criteri di valutazione della presente Commissione.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore SMAJC ADMIR a tutto il 17/12/2007, si dispone inoltre l’accredito della relativa
tassa a favore della reclamante, se versata.
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