COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio del signor ANTONINO BAIARDO Camp. Giov. Mi Reg. Gir. C Gara Cimiano/Bresso del 14/10/2007 C.U. n.16 del CRL datato 18/10/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio del signor ANTONINO BAIARDO Camp. Giov. Mi Reg. Gir. C Gara Cimiano/Bresso del 14/10/2007 C.U. n.16 del CRL datato 18/10/2007 Il signor BAIARDO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS cha lo ha inibito sino al 29/11/2007, lamentando che diversamente da quanto contenuto nel provvedimento sanzionatorio i fatti ascritti non si sarebbero assolutamente verificati, anzi il BAIARDO si sarebbe adoperato per calmare gli animi più accesi. Chiede di conseguenza un riesame dei fatti con la conseguente eliminazione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: sentito personalmente il reclamo in audizione ed esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che a fine gara il BAIARDO si sia reso responsabile dei fatti che gli sono stati ascritti e posti a fondamento del provvedimento sanzionatorio. Appare, pertanto, del tutto congrua e meritevole di conferma la sanzione disposta in prime cure perché conforme agli abituali criteri di valutazione della presente Commissione. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto dal signor ANTONINO BAIARDO e dispone di incamerare la relativa tassa.
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