COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società GS Beata Giuliana Camp. Giov. Mi Gir. A Gara Rescaldina/Beata Giuliana del 28/10/2007 C.U. n.17 della Delegazione Distrettuale di LEGNANO datato 02/11/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società GS Beata Giuliana Camp. Giov. Mi Gir. A
Gara Rescaldina/Beata Giuliana del 28/10/2007
C.U. n.17 della Delegazione Distrettuale di LEGNANO datato 02/11/2007
La società BEATA GIULIANA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore
DI COSTANZO EMILION sino al 31/12/2007, lamentando che quanto descritto dall’arbitro nel referto
non corrisponde a quanto avvenuto in campo e comminato alla società l’ammenda di Euro 200,00.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: innanzi
tutto le norme federali non consentono l’acquisizione di prove fornite dalla parte, se non in casi tassativamente
previsti; di conseguenza non può essere tenuto in alcun conto quanto allegato al reclamo dalla società
BEATA GIULIANA. Il rapporto dell’arbitro descrive in termini precisi il comportamento tenuto dai sostenitori
della reclamante, che non soltanto hanno ripetutamente rivolto frasi ingiuriose al direttore di gara,
ma anche ai calciatori avversari. Sul punto la sanzione inflitta dal GS appare del tutto adeguata. Per quanto
attiene la squalifica del calciatore DI COSTANZO, pur censurando il comportamento dello stesso tenuto
1376/21
nei confronti dell’arbitro e riferito nel rapporto, la sanzione può trovare una lieve attenuazione.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore DI COSTANZO EMILION a tutto l’11/12/2007, conferma per il resto l’impugnata
delibera, disponendo l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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