COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società GS Pralboino Camp. 1^ Cat. Gir. N Gara Roverbellese/Pralboino del 14/11/2007 C.U. n.19 del CRL datato 08/11/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società GS Pralboino Camp. 1^ Cat. Gir. N
Gara Roverbellese/Pralboino del 14/11/2007
C.U. n.19 del CRL datato 08/11/2007
La società PRALBOINO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore
LUCA FEDERICI per 4 GARE, lamentando che il calciatore non ha sputato in faccia ad un avversario tanto
che non vi è nemmeno stata la reazione di quest’ultimo.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il
reclamo non può essere accolto in quanto dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che il FEDERICI è stato
espulso dal terreno di gioco per aver sputato in faccia ad un calciatore avversario, dopo aver subito un fallo
di gioco. La squalifica comminatagli da GS è corretta nella sua determinazione. Pertanto, merita di essere
integralmente confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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