COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società US Zinasco Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Ferrara/Zinasco del 21/10/2007 C.U. n.14 della Delegazione di PAVIA datato 25/10/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società US Zinasco Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Ferrara/Zinasco del 21/10/2007 C.U. n.14 della Delegazione di PAVIA datato 25/10/2007 La società ZINASCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente CALLEGARI ROBERTO sino al 31/12/2007, lamentando che il comportamento tenuto dal dirigente nei confronti dell’arbitro non poteva considerarsi ingiurioso ma solo di protesta. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il referto arbitrale descrive con precisione le azioni poste in esser dal dirigente CALLEGARI, il quale in due diversi momenti ha tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti del direttore di gara. La reiterazione delle proteste e le frasi ingiuriose rivolte all’arbitro, meritano la sanzione inflitta dal GS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it