COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società US Sellero Novelle 2000 Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara Erbusco/Sellero Novelle 2000 del 20/10/2007 C.U. n.16 della Delegazione di BRESCIA datato 02/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società US Sellero Novelle 2000 Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara Erbusco/Sellero Novelle 2000 del 20/10/2007 C.U. n.16 della Delegazione di BRESCIA datato 02/11/2007 La società SELLERO NOVELLE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, il reclamo proposto dalla società ERBUSCO al GS era inammissibile in quanto non erano indicati i calciatori che avrebbero impiegato fuori quota. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo non merita di essere accolto in quanto il GS ha correttamente ritenuto inammissibile il reclamo a suo tempo proposto dalla società ERBUSCO. In proposito, si osserva che il GS ha il potere di intervenire anche d’ufficio per verificare la correttezza della regolarità o meno della gara, ivi compreso l’impiego dai calciatori 1372/21 fuori quota, oltre il numero consentito. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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