COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società GS La Spezia Camp. Jun. Prov. Gir. E Gara La Spezia/Tribiano del 03/11/2007 C.U. n.15 della Delegazione di MILANO datato 08/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società GS La Spezia Camp. Jun. Prov. Gir. E Gara La Spezia/Tribiano del 03/11/2007 C.U. n.15 della Delegazione di MILANO datato 08/11/2007 La società LA SPEZIA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: MATTIA BAGLIONI sino al 07/03/2008, VALERIO CUBITOSI e MOHAMED AHMED sino al 09/12/2007. lamentando che i fatti posti dal GS a fondamento della delibera impugnata non corrisponderebbero a quanto effettivamente accaduto nel corso della gara in oggetto. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare, è chiaramente riportato che: - il BAGLIONI, al 4’’ del 2° T ha rivolto nei confronti dell’arbitro espressioni gravemente offensive e minacciose, arrivando a strattonarlo per un braccio; - i calciatori CUBITOSI e MOHAMED, al termine della gara, hanno aggredito dei calciatori avversari colpendoli con calci e pugni. La Commissione Disciplinare rileva, inoltre, che la ricostruzione dell’accaduto descritta nel referto arbitrale non può certamente ritenersi confutata dalle deduzioni svolte dalla reclamante, alle quali non può essere attribuita alcuna valenza probatoria, trattandosi di mere allegazioni di parte. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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