COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società GS La Spezia Camp. Jun. Prov. Gir. E Gara La Spezia/Tribiano del 03/11/2007 C.U. n.15 della Delegazione di MILANO datato 08/11/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società GS La Spezia Camp. Jun. Prov. Gir. E
Gara La Spezia/Tribiano del 03/11/2007
C.U. n.15 della Delegazione di MILANO datato 08/11/2007
La società LA SPEZIA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori:
MATTIA BAGLIONI sino al 07/03/2008, VALERIO CUBITOSI e MOHAMED AHMED sino al 09/12/2007. lamentando
che i fatti posti dal GS a fondamento della delibera impugnata non corrisponderebbero a quanto
effettivamente accaduto nel corso della gara in oggetto.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel
referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare, è chiaramente
riportato che:
- il BAGLIONI, al 4’’ del 2° T ha rivolto nei confronti dell’arbitro espressioni gravemente offensive e minacciose,
arrivando a strattonarlo per un braccio;
- i calciatori CUBITOSI e MOHAMED, al termine della gara, hanno aggredito dei calciatori avversari colpendoli
con calci e pugni.
La Commissione Disciplinare rileva, inoltre, che la ricostruzione dell’accaduto descritta nel referto arbitrale
non può certamente ritenersi confutata dalle deduzioni svolte dalla reclamante, alle quali non può essere attribuita
alcuna valenza probatoria, trattandosi di mere allegazioni di parte.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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