COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 29/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Folgore Camp. Ecc. Gir. B Gara Caravaggio/Folgore Verano dell’1/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 29/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Folgore Camp. Ecc. Gir. B Gara Caravaggio/Folgore Verano dell’1/11/2007 La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società US FOLGORE VERANO, relativo alla gara in oggetto, nella quale, la reclamante senza motivazione alcuna, si limita ad affermare che la società CARAVAGGIO avrebbe violato il disposto di cui all’art.117, comma 4, delle NOIF con riferimento al calciatore CREA ROBERTO; rilevato che ai sensi dell’art.33 comma 6 del CGS, i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili; rilevato che il reclamo proposto dalla società FOLGORE VERANO, oltre ad essere privo di motivazione è anche generico in quanto non specifica minimamente i motivi per i quali la società CARAVAGGIO avrebbe violato il disposto dell’art.117 comma 4, delle NOIF La Commissione Disciplinare Territoriale DICHIARA il reclamo proposto dalla società US FOLGORE VERANO – INAMMISSIBILE. Si dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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