COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 29/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Calcio Ceranova Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara S. Alessandro/Ceranova del 11/11/2007 C.U. n.17 della delegazione di PAVIA datato 15/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 29/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Calcio Ceranova Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara S. Alessandro/Ceranova del 11/11/2007 C.U. n.17 della delegazione di PAVIA datato 15/11/2007 La società CERANOVA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore GIUSEPPE MAGGADINO per 4 GARE, lamentando che il MAGGADINO non avrebbe colpito con un pugno un avversario, ma si sarebbe limitato a spingerlo. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la ricostruzione dei fatti dedotta dalla reclamante, trattandosi di una allegazione di parte, non è idonea a confutare il contenuto del referto arbitrale, dal quale si evince che il MAGGADINO ha colpito con un pugno al petto un avversario senza provocare conseguenza fisiche. Si osserva tuttavia che, nel referto di gara, è altresì precisato che tale gesto è avvenuto come reazione a un pugno subito. In ragione di quanto sopra, la CD ritiene di poter valutare con minor rigore il comportamento posto in essere dal MAGGADINO rispetto alla decisione assunta dal GS. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore GIUSEPPE MAGGADINO a 3 GARE, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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