COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 29/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Acc.Sandonatese Camp. Prom. Gir. F Gara Sandonatese/Juve Cusano del 4/11/2007 C.U. n.20 del CRL datato 15/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 29/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Acc.Sandonatese Camp. Prom. Gir. F Gara Sandonatese/Juve Cusano del 4/11/2007 C.U. n.20 del CRL datato 15/11/2007 La società SANDONATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: ZANOTTA MARIO fino al 26/12/2007, TRIONE ALESSIO per 5 GARE e l’allenatore MEDA SIMONE fino al 12/12/2007, lamentando che le squalifiche comminate dal GS non troverebbero giustificazione nei fatti realmente accaduti. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il referto arbitrale, ai sensi dell’art.35 del CGS forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare e che, nella fattispecie in esame, dal referto si evince: 1) il sig. TRIONE ALESSIO, rientrando nello spogliatoio al termine della gara, ha rivolto nei confronti dell’arbitro ripetute espressioni offensive, ingiuriose e minacciose; 2) il sig. ZANOTTA MARIO, a fine gara, si recava nel parcheggio adiacente al campo sportivo e rivolgeva nei confronti dell’arbitro frasi offensive e minacciose, nonché lesive dell’onore e del decoro di quest’ultimo. 3) Per quanto concerne l’allenatore sig. MEDA SIMONE il reclamo è inammissibile in quanto l’art.45 comma 3 lett. b, “l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese” non sono impugnabili in alcuna sede. Ciò posto la CD osserva che le sanzioni comminate ai signori ZANOTTA (capitano) e TRIONE, risultano congrue e proporzionate rispetto ai fatti descritti nel referto arbitrale. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso proposto per l’allenatore sig. MEDA SIMONE RIGETTA il reclamo proposto per i calciatori TRIONE e ZANOTTA disponendo l’addebito della relativa tassa. Reclamo Società AS Brebbia Camp. 1^ Cat. Gir. L Gara Abbiate/Brebbia del 28/10/2007 C.U. n.18 del CRL datato 02/11/2007 La società BREBBIA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore SALVATORE CARBONE fino al 26/12/2007, lamentando che il calciatore sanzionato non avrebbe compiuto un gesto violento e che, pertanto, la sanzione comminatagli sarebbe eccessiva. La Commissione Disciplinare territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale è chiaramente riportato che lo “strattone” inferto dal sig. CARBONE al direttore di gara aveva come finalità solo quella di attirare la sua attenzione per protestare contro la decisione di convalidare una rete. Dovendosi, quindi, escludere la natura violenta del gesto la CD ritiene di poter valutare con minor rigore il comportamento posto in essere dal CARBONE. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore SALVATORE CARBONE a 4 GARE, disponendo inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it