COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 29/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Roncello Camp. Jun. Reg Gir. B Gara Roncello/Veduggio del 10/11/2007 C.U. n.20 del Comitato REGIONALE datato 15/11/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 29/11/2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società GS Roncello Camp. Jun. Reg Gir. B
Gara Roncello/Veduggio del 10/11/2007
C.U. n.20 del Comitato REGIONALE datato 15/11/2007
La società RONCELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha disposto l’ammenda di Euro 150,00 a carico della società e la squalifica per 3 GARE dei calciatori MARELLI ANDREA, PIRRO ALESSIO, BELACCO STEFANO, GHIDOTTI DAVIDE, BRAVI FABIO, MONZANI MAURO, CIARDELLO VALERIO, OGGIONI STEFANO, SANTINI CARLO, ARLATI ANDREA, COLOMBO MATTEO, HSSINON ZACCARIA e STRIGNANO STEFANO, lamentando che le sanzioni irrogate sarebbero eccessive perché maturate a seguito di una situazione di tensione provocata dalla squadra avversaria e dai suoi calciatori e tecnici che hanno aggredito i propri calciatori provocandoli. Chiede di ridurre le squalifiche disposte a carico dei calciatori.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale ed il suo supplemento, fonte privilegiata di prova, nonché dei chiarimenti scritti forniti dal direttore di gara al Giudice di prime cure, si può concludere che il calciatori della reclamante presenti sul terreno di gioco al momento in cui è terminata la gara hanno attivamente preso parte alla rissa che si è scatenata nel tunnel che conduce agli spogliatoi. La decisione assunta in prime cure appare ancor più congrua e meritevole di conferma se si tiene conto della circostanza che lo scontro tra i calciatori delle diverse società si è prolungato per ben 15’.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
Reclamo Società Lions Capriano Camp. Jun. Prov. Gir. C
Gara Lions Capriano/Real Borgosatollo del 03/11/2007
C.U. n.17 della delegazione di BRESCIA datato 08/11/2007
La società LIONS CAPRIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: MUTUNAMAGONNAGE YOHAN fino al 30/06/2009. LATIFI SILVANO fino al 30/12/2008 e FERRARI SIMONE per 5 GARE, lamentando l’eccessività delle sanzioni inflitte dal GS.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro nel suo referto, fonte primaria di prova, descrive in modo preciso i rispettivi comportamenti posti in essere dai tre calciatori espulsi dal terreno di gioco. Del tutto adeguata alla rilevanza dei fatti commessi dai calciatori LATIFI SILVANO e FERRARI SIMONE appaiono, per durata, le sanzioni inflitte dal GS. Per quanto riguarda il calciatore MUTUNAMAGONNAGE la squalifica è stata quantificata dal GS senza tener conto della ulteriore circostanza riferita dal direttore di gara nel suo supplemento di rapporto, relativa allo sputo ricevuto da parte del calciatore. Pertanto, senza giungere ad un inasprimento della squalifica, la stessa deve essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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