COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 29/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Inveruno Camp. Allievi Reg. Fascia A Gir. A Gara Inveruno/Pogliano del 04/11/2007 C.U. n.19 del CRL datato 08/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 29/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Inveruno Camp. Allievi Reg. Fascia A Gir. A Gara Inveruno/Pogliano del 04/11/2007 C.U. n.19 del CRL datato 08/11/2007 La società INVERUNO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore MAURO PURICELLI fino all’1/02/2008, lamentando che la squalifica è eccessiva in relazione alla gravità del comportamento tenuto dal tecnico (proteste ripetute). La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la sanzione inflitta dal GS merita di essere lievemente ridotta, anche se il comportamento tenuto dal tecnico (offese e insulti ripetuti all’arbitro) deve essere stigmatizzato e non può trovare altresì giustificazione alcuna. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE la squalifica del tecnico MAURO PURICELLI a tutto il 10/01/2008, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata. Reclamo Società US Calcistica Romanese Gara Clusone/Romanese del 04/11/2007 C.U. n.15 delegazione di BERGAMO datato 08/11/2007 La Commissione Disciplinare territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del GS devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art.46 n.4 del CGS), che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato sul CU n.15 datato 08/11/2007 Delegazione di BERGAMO e che il reclamo come si evince dal timbro apposto sulla busta, è stato affidato al servizio postale in data 16/11/2007 e cioè oltre il termine previsto dal vigente regolamento. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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