COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 29/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Osal Novate Camp. All.Prov. Gir. A Gara Bollatese/Osal Novate del 28/10/2007 C.U. n.14 della delegazione di MILANO datato 02/11/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 29/11/2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società GS Osal Novate Camp. All.Prov. Gir. A
Gara Bollatese/Osal Novate del 28/10/2007
C.U. n.14 della delegazione di MILANO datato 02/11/2007
La società OSAL NOVATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il tecnico ALESSANDRO PASSERINI fino al 31/12/2007, lamentando che la sanzione è eccessiva considerato che il PASSERINI si è limitato a protestare nei confronti del direttore di gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal rapporto dell’arbitro emerge che il PASSERINI ha offeso il direttore di gara ripetutamente.
La gravità del comportamento giustifica una lieve riduzione della squalifica inflitta.
Tanto premesso e ritenuto
RIDUCE
la squalifica del tecnico ALESSANDRO PASSERINI a tutto il 15/12/2007, disponendo l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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