COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 29/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società La Locomotiva Camp.All.Prov.Gir.A Gara Locomotiva/Nuova Acop Zelo del 04/11/2007 C.U. n.15 delegazione di LODI datato 08/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 29/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società La Locomotiva Camp.All.Prov.Gir.A Gara Locomotiva/Nuova Acop Zelo del 04/11/2007 C.U. n.15 delegazione di LODI datato 08/11/2007 La società LA LOCOMOTIVA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore CLAUDIO PALAZZOLO fino al 3/12/2007, lamentando che, nel corso della gara, l’arbitro avrebbe espulso il sig. FEDERICO COSTA e non , come indicato nella delibera impugnata il sig. CLAUDIO PALAZZOLO. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo proposto dalla società in epigrafe è da ritenere inammissibile. Infatti, come recita l’art.45 comma 3 lett. b, non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione della Procura Federale e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti: “inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto dalla società LA LOCOMOTIVA e dispone l’addebito della relativa tassa. Reclamo Società Pol Veranese Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Pol. Veranese/Nuova Myfer dell’11/11/2007 C.U. n.15 della delegazione di MONZA datato 15/11/2007 La società POL VERANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha deliberato la gara persa alla reclamante. Richiedendo la ripetizione della gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito a chiarimenti l’arbitro, rileva: la decisione del GS deve essere confermata. Infatti, nessuna autorizzazione al rinvio della gara era stata concessa dagli organi Federali preposti. La mancata disputa della gara è addebitabile alla POL VERANESE, che ha dichiarato per iscritto la volontà di non disputarla a causa di un grave lutto per la morte di un suo sostenitore. Se tale decisione può trovare giustificazione a livello morale, non è accettabile sul piano delle norme Federali. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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