COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Vistarino Camp. 1^ Cat. Gir. I Gara Castellana/Vistarino del 03/11/2007 C.U. n.19 del CRL datato 08/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Vistarino Camp. 1^ Cat. Gir. I Gara Castellana/Vistarino del 03/11/2007 C.U. n.19 del CRL datato 08/11/2007 La società VISTARINO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato l’ammenda di Euro 1.000,00 e la disputa di una gara a porte chiuse, lamentando che le sanzioni inflitte sono eccessive considerato che i suoi dirigenti si sono attivati per tutelare l’incolumità dell’arbitro aggredito da alcuni sostenitori della società reclamante. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, rileva: l’arbitro sentito a chiarimenti da questa Commissione ha precisato di essere stato aggredito da un solo sostenitore della reclamante che lo ha spintonato contro la propria autovettura causandogli un forte dolore. Il direttore di gara ha inoltre precisato che il pronto intervento dei dirigenti della VISTARINO e dei carabinieri ha consentito di allontanare i sostenitori della reclamante. La gravità del comportamento dei sostenitori giustifica le sanzioni comminate dal GS solo in parte. Infatti, il pronto intervento dei dirigenti giustifica una riduzione della sola ammenda confermando la decisione relativa alla disputa di una gara a porte chiuse. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE l’ammenda alla società AS VISTARINO a Euro 600,00, confermando per il resto l’impugnata delibera, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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